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Legge sul fumo
CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE 17 dicembre 2004
(in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in
vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della
salute dei non fumatori.
Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei
non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di
seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre
1975, n. 322);
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301);
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n.
3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori»,
con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che,
come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata
esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile
in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a
livello mondiale; ecco perchè la prevenzione dei gravi danni alla salute
derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce
obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento
delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici,
ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei
locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti
interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto,
anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori
non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici
esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali
riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa
applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad
utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della
legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia,
restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici
della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto
collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche,
musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della
salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre
applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti
ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi,
oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento,
come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i
teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.
Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di
fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se
non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio
per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51
della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori
degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente
disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo
e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare
l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve
essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per
i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero
dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro
delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o
dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la
contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del
verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in
sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure
sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975,
n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima
legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto
organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli
obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale
apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi
attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli
adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14
dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita
testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe
assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di
limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poichè ciò
non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie,
comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52,
comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il
comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore
anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli
obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo
da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura
contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il
principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento
dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare
qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di
aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al
riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici
talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi
delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16
dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n.
3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle
infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro
organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di
agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso
che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale
attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del
divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i
soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità
assicurare l'ordine interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti
incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle
infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale,
conformemente alle disposizioni vigenti, nonchè le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la
violazione;
redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato
e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e
delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione
pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire
scritti difensivi;
notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi
immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni
dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20
novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri
compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di
accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero
nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del
divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da
essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della
presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e
provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici
incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire
anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere
dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata
tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi,
ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se
esistenti e purchè dotati delle caratteristiche previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro della salute Sirchia
MINISTERO DELLA SALUTE - Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004
Tutela della salute dei non fumatori: precisazione su entrata in vigore della
legge
In riferimento alla nota diffusa dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi (FIPE)
[1] sulla entrata in vigore della legge sulla tutela della salute dei non
fumatori prevista per il 10 gennaio 2004 si precisa che il decreto attuativo del
comma 7 dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal
Ministero dell’Economia e, pur non essendo indispensabile per l’applicazione
del divieto di fumo, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per
l’approvazione.
Il Provvedimento indica le procedure per l’accertamento delle infrazioni, i
soggetti legittimati a contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare
le relative sanzioni.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare le infrazioni
al divieto [2] saranno accertate oltre che dal personale appositamente
incaricato a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 dicembre 1995 [3], dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie
giurate espressamente adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli
ufficiali ed agenti delle Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi
soggetti al divieto di fumare.
Per quanto riguarda, invece, i cartelli di divieto, non esistendo alcun modello
definito dalla norma, coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di
autorità di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è
vietato fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le
indicazioni richieste dalla legge.
Dalla data di entrata in vigore del divieto di fumo, i Nas vigileranno
sull’applicazione della legge.
Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004)
Art. 19
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall`articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e` prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione" (G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n. 45)
Art. 51
Tutela della salute dei non fumatori
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i
modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti
locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
[4].
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare
d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano [5], su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per
l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali
delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
"Attuazione dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di
tutela della salute dei non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l`art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l`art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24
luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di attuazione dell`art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
Visto l`accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla
tutela della salute dei non fumatori, di cui all`art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell`economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto recepisce l`Accordo tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito
nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2
1. Sono definiti nell`allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di
ventilazione e di ricambio d`aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell`economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D`ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI
AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all`art. 51, comma 1, lettera b) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati
in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è
vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in
posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d`aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi
dove è vietato fumare. L`aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è
pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in
conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento
pari allo 0,7 persone/mq. All`ingresso dei locali è indicato il numero massimo
di persone ammissibili, in base alla portata dell`impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a
5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi
dell`art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore
alla metà della superficie
complessiva di somministrazione dell`esercizio.
5. L`aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere
espulsa all`esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera
esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l`installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi
di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure
alle norme tecniche dell`Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare
idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole
dell`arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del
necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell`idoneità
del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione
degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione
dell`autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità
sul territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE",
integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull`osservanza
del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l`indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto
7, la scritta "AREA PER FUMATORI".
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione:
"VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL`IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si
accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli
impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione
della scritta indicativa dell`area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche
tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all`applicazione della
normativa di cui all`art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
LEGGE 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975)
Art.1.
È vietato fumare:
A) nelle corsie degli ospedali;nelle aule delle scuole di ogni ordine e
grado;negli autoveicoli di proprietà dello stato,di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;nelle
metropolitane;nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie,
autofilotramviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti
ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio
viaggiatori delle ferrovie dello stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie
date in concessione ai privati;nei compartimenti a cuccette e in quelli delle
carrozze letto,occupati da più di una persona,durante il servizio di notte;
B) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione,nelle sale chiuse di
spettacolo cinematografico o teatrale,nelle sale chiuse da ballo,nelle
sale-corse,nelle sale di riunione delle accademie,nei musei,nelle biblioteche e
nelle sale di lettura aperte al pubblico,nelle pinacoteche e nelle gallerie
d`arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art.2
Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono
esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei
quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con
l`indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Per l`accertamento dell`infrazione e per la contestazione della contravvenzione
restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello stato, per le
ferrovie concesse all`industria privata e per gli altri mezzi di trasporto
pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme
vigenti per le ferrovie dello stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare
l`ordine all`interno dei locali indicati al precedente articolo 1 ,lettere a) e
b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo,
curano l`osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l`indicazione della sanzione comminata ai
trasgressori.
Art.3
Il conduttore di uno dei locali indicati all` articolo 1, lettera b),può
ottenere l`esenzione dall`osservanza del disposto dell`articolo 1 della presente
legge ove installi un impianto di condizionamento dell`aria o un impianto di
ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione
e classificazione determinate dall`ente nazionale italiano di unificazione
(UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del
progetto dell`impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche
di funzionamento e di installazione.
L’esenzione dall`osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal
sindaco,sentito l`ufficiale sanitario.
Il ministro per la sanità dovrà emanare,entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge,sentito il consiglio superiore di sanità,disposizioni
in ordine ai limiti di temperatura,umidità relativa,velocità e tempo di
rinnovo dell`aria nei locali di cui all`articolo 1,lettera b),in base ai quali
dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.
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